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Genitori separati e assegno di mantenimento, a chi spettano le spese straordinarie ?

La separazione, in qualunque modo venga affrontata, incide fortemente sulla vita dei figli e, sebbene in alcuni casi si tratti della scelta migliore da fare, la quotidianità dei bambini in caso di genitori separati viene completamente stravolta.

La mancata compresenza della mamma e del papà nella stessa casa apre a delle dinamiche molto delicate e trasforma la società in famiglie mono genitoriali e mamme single. Quasi sempre un matrimonio finito male lascia strascichi che si ripercuotono nei rapporti tra i coniugi.

Succede così che proprio le scelte in merito ai figli: l’educazione e la loro crescita finiscono in un limbo di litigi e rivalità. La mancata concordia nell’educazione dei bambini crea problemi spesso anche in merito alle spese straordinarie che il papà deve corrispondere alla mamma all’infuori dell’assegno di mantenimento. Anche la scelta di iscrivere i figli ad una scuola privata, deve essere presa in modo congiunto.

Separazione e concordia

La scelta migliore che i genitori separati possono fare è quella di cercare, in un clima distensivo, di collaborare nel migliore dei modi. La crescita dei figli presuppone una guida stabile e continue scelte da parte dei genitori, che, seppur separati, devono prendere di comune accordo.

A tal riguardo la legge interviene nel disciplinare i rapporti, anche economici tra le parti. Nello specifico – grazie allo studio legale Pezzi Craparo – chiariamo quali sono le spese ordinarie comprese nell’assegno di mantenimento disposto dal Giudice all’atto della separazione o del divorzio. In aggiunta ci sono le spese straordinarie obbligatorie e quelle che necessitano di preventivo accordo.

Assegno di Mantenimento e spese

L’assegno di mantenimento comprende tutte le spese di vitto, abbigliamento, abitazione, trasporto urbano, carburante, ricariche telefoniche, gite scolastiche di un giorno, tasse scolastiche (tranne quelle universitarie), materiale scolastico di cancellerie, mensa, medicinali da banco, trattamenti estetici, pre scuola e dopo scuola. Tra le spese ordinarie rientrano anche i costi della baby sitter, ma solo se già presente nell’organizzazione della famiglia prima della separazione.

Tra le spese straordinarie obbligatorie rientrano i libri scolastici, le spese sanitarie urgenti, l’acquisto di farmaci ad eccezione di quelli da banco, spese ortodontiche ed oculistiche, spese di bollo ed assicurazione per il mezzo di trasporto in uso del figlio.

Spese straordinarie subordinate ad accordo

Esistono poi delle voci di spesa, non rientranti nell’assegno di mantenimento, per le quali entrambi i genitori devono dare il loro preventivo consenso. Tra queste rientrano l’iscrizione ad una scuola privata, le ripetizioni, tasse universitarie, i viaggi di istruzione organizzati dalla scuola più lunghi di un giorno, baby sitter la cui esigenza nasce dopo la separazione, spese per corsi di musica, lingue, attività artistiche e sportive, vacanze trascorse senza i genitori, manutenzione straordinaria del mezzo di trasporto.

Scelta della scuola tra genitori separati

Sempre lo studio legale Pezzi Craparo ci viene in aiuto per capire come deve avvenire la scelta della scuola per i figli tra genitori separati. Secondo la legge, le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice.

La legislazione sull’affido condiviso privilegia l’accordo dei genitori in materia di scelte educative che riguardano i figli, tanto è vero che, se agiscono d’intesa, essi possono in molti casi anche modificare di comune accordo le stesse indicazioni fornite dal giudice. Tuttavia, quando il rapporto tra i genitori non consente il raggiungimento dell’intesa, occorre assicurare la tutela del migliore interesse del minore.

L’opposizione di un genitore alle scelte dell’altro non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse. Con riguardo alla scelta della scuola da frequentare (pubblica o privata) la Cassazione ha ritenuto essenziale considerare l’interesse del figlio minore anche sulla base del piano formativo scolastico. Pertanto, la scelta di un genitore di iscrivere il figlio alla scuola privata può essere contestata dall’altro genitore, ma questi deve provare le ragioni per le quali ritiene che tale decisione possa essere pregiudizievole per il bambino.

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