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Allattamento a rischio e tutela della legge 151/01

Il Decreto Legislativo numero 151 del 26 marzo 2001 definisce importanti disposizioni per la tutela e sostegno della maternità e della paternità, ed è un valido strumento in materia di allattamento a rischio.

Allattamento a richiesta

Nei primi mesi dopo la nascita la mamma si dedica completamente al suo bambino. E’ il periodo in cui la mamma impara a conoscere il nuovo arrivato, a capire il suo pianto, e soprattutto ad allattarlo. L’allattamento al seno è un’esperienza unica e importantissima, sulle cui modalità però, si concentrano diverse scuole di pensiero. Va per la maggiore, comunque, il cosiddetto “allattamento a richiesta”, ossia l’offrire al neonato il seno ogni qualvolta egli lo desideri.

Maternità e lavoro

Il congedo parentale consente alle mamme e ai papà di astenersi dal lavoro per un periodo di 5 mesi, a cavallo della nascita del bambino. La legge consente alle mamme di assentarsi due mesi prima della nascita fino a tre mesi dopo. Le lavoratrici hanno anche la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In entrambi i casi il ritorno a lavoro della mamma, che avviene quindi quando il piccolo ha 3 o 4 mesi, è per molte complicato. Difficile, infatti, risulta soprattutto il poter conciliare gli orari di lavoro con l’allattamento. Per questo motivo molte mamme decidono di interrompere l’allattamento al seno e di sostituirlo con il latte artificiale, o di anticipare lo svezzamento. Alcune, invece, scelgono di tirarsi il latte per lasciare una scorta a disposizione di chi si prenderà cura del piccolo in sua assenza.

I permessi per allattamento

La donna lavoratrice viene tutelata anche nella possibilità di prendersi cura del neonato e di allattarlo durante la giornata. Nello specifico la legge prevede un’indennità per riposo per allattamento, pagata dall’Inps ai lavoratori per le ore di assenza dal lavoro fruite per l’allattamento durante il primo anno di vita del bambino. Nello specifico alla madre o al padre (qualora la prima non ne usufruisca) spettano due ore di riposo se l’orario contrattuale di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere. Se l’orario è inferiore alle 6 ore spetta una sola ora di riposo. In caso di parto gemellare o in caso di adozione o affidamento di più minori, le ore di riposo sono raddoppiate.
Le ore di riposo sono cumulabili e dunque la lavoratrice o il lavoratore può entrare a lavoro due ore dopo o uscire prima.
Nel caso di lavoro notturno la donna lavoratrice che allatta ha diritto ad essere esentata per un periodo che va fino a un anno dopo il parto, fino a 3 anni su richiesta e fino a 12 in caso di unico genitore.

Il benessere della donna sul posto di lavoro

La donna in gravidanza e in allattamento è tutelata dal decreto legislativo n.151 del 26 marzo 2001 anche per ciò che concerne la sicurezza sul posto di lavoro. L’allattamento a rischio è infatti una realtà di molti lavoro assai comuni fra le donne. La normativa prevede che il datore di lavoro in collaborazione con la lavoratrice e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza verifichi se le mansioni lavorative della neo mamma possono essere dannose per l’allattamento e nel caso modificarla con altri compiti che non rechino alcun danno. Qualora ciò non fosse possibile è prevista l’astensione totale dal lavoro.

Casi di allattamento a rischio

Per la salute della donna e la salubrità del latte sono considerati fattori di rischio sia gli agenti fisici: radiazioni ionizzanti, sollecitazioni termiche o rumore industriale; agenti biologici: nel caso di ambienti di lavoro a contatto con malattie infettive, mentali o nervose, o che si occupi dell’allevamento di bestiame; agenti chimici: ossia vernici o solventi, o altre sostanze nocive. Sono considerati fattori da tenere in considerazione per l’allattamento a rischio anche gli eccessivi sforzi, lavori pericolosi e posture prolungate.

Come presentare la domanda

Una volta con segnato al datore di lavoro il certificato di nascita, entro 30 giorni dal parto, oltre a far partire i tre mesi di congedo di maternità, il datore di lavoro dovrà valutare se ci sono rischi per l’allattamento. Se la neo mamma può essere esposta ai rischi di cui abbiamo parlato sopra dovrà assegnare una mansione diversa e non a rischio fino al settimo mese di vita del bambino.
Questo avviene presentando domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro (i moduli sono reperibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
In caso di astensione totale dal lavoro la retribuzione è al100%, anticipata dal datore di lavoro che verrà rimborsato dall’Inps.

 

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